IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1671/1990
 proposto dal dott. Giovanni Zanetello, rappresentato e  difeso  dagli
 avv.ti  Giovanni  Sala  e  Franco Zambelli, con elezione di domicilio
 presso il secondo in Venezia-Mestre, via Ospedale n.  9/12,  come  da
 mandato a margine del ricorso, contro l'unita' locale socio sanitaria
 n.  9,  in  persona  del  presidente  pro-tempore,  non costituita in
 giudizio per  l'annullamento  della  deliberazione  del  comitato  di
 gestione  in  data  21 febbraio 1990, comunicatagli con nota prot. n.
 5693 del 2 maggio 1990, di collocamento a riposo del  ricorrente  per
 raggiunti limiti di eta' decorrere dal 22 giugno 1990;
    Visto  il  ricorso,  notificato in data 8 giugno 1990 e depositato
 presso la segreteria il 22 giugno 1990 con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla  pubblica  udienza  del  3  maggio  1991,  relatore  la
 dott.ssa Settesoldi, l'avv. Sala per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                               F A T T O
    Il  ricorrente,  veterinario dirigente in servizio di ruolo presso
 l'u.l.s.s.  intimata,  impugna  il  suo  collocamento  a  riposo  per
 raggiunti   limiti  di  eta'  disposto  in  coincidenza  con  il  suo
 compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. A tale data egli  non
 ha  infatti  raggiunto  il  massimo  dell'eta'  pensionabile,  avendo
 maturato solo trentadue anni complessivi di  anzianita'  contributiva
 pensionabile,  comprensivi  del  riscatto  degli  anni di laurea e di
 alcuni servizi prestati come supplente.
    Il ricorso deduce il seguente motivo unico:
      violazione del principio generale dell'impiego che  consente  il
 mantenimento   in   servizio  fino  quarantesimo  anno  di  effettiva
 iscrizione contributiva (art. 6  della  legge  26  febbraio  1982  di
 conversione  del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791; art. 4-quinquies del
 d.-l. 27 dicembre 1989, n. 423, convertito in legge 28 febbraio 1989,
 n. 37);
      violazione artt. 3 e 39, secondo comma, della Costituzione.
    Si    assume    che   sarebbe   consolidato   principio   generale
 dell'ordinamento che  il  dipendente  ha  diritto  a  raggiungere  la
 pienezza  del  trattamento  previdenziale  con  i  quaranta  anni  di
 servizio contributivo effettivo.
    Per quanto riguarda l'impiego pubblico la regola del  collocamento
 a riposo al sessantacinquesimo anno di eta' sarebbe ormai derogata da
 tutta  una serie di normative particolari, tra cui quella concernente
 taluni  primari  ed  ex  sanitari  comunali  e,  da  ultimo,   quella
 riguardante  la  dirigenza  statale, tanto da farla ritenere ormai in
 contrasto con il principio di uguaglianza.
    Con le note d'udienza il ricorrente ha ricordato  la  sopravvenuta
 legge  n.  50/1991  che  concede  il  beneficio  del trattenimento in
 servizio finalizzato a  raggiungere  il  massimo  della  pensione  ai
 primari ospedalieri. In particolare il ricorrente assume che la legge
 in  questione,  la  cui  rubrica  si  riferisce  al "personale medico
 dipendente", dovrebbe potersi applicare  anche  alla  sua  situazione
 perche' la posizione funzionale del veterinario dirigente sarebbe del
 tutto  analoga  a  quella  del  primario, tanto piu' che i veterinari
 dovrebbero considerarsi non solo personale sanitario, in quanto  tale
 inclusi  nel  ruolo  sanitario,  ma anche personale medico, in quanto
 laureati in medicina veterinaria.
    In alternativa viene sollevata la questione  di  costituzionalita'
 dell'art.  53,  primo  comma,  del  d.P.R.  n. 761/1979, nonche', ove
 occorra, dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre  1989,
 n.  413, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, che non
 ha ricompreso il personale veterinario dirigente  delle  uu.ll.ss.ss.
 fra quello cui si intendono applicate le disposizioni degli artt. 15,
 secondo  e  terzo  comma, della legge n. 477/1973, e 10, sesto comma,
 del d.-l. n. 357/1989, come convertito nella legge n.  417/1989  (sul
 mantenimento  in  servizio  fino  al  settantesimo  anno  di eta' del
 personale della scuola), riconosciute, invece,  applicabili  ai  soli
 dirigenti dello Stato.
                             D I R I T T O